Sciopero nei servizi pubblici essenziali
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Sciopero nei servizi pubblici essenziali, cosa dice la legge

Lo sciopero è un diritto di libertà costituzionalmente garantito, tuttavia esso non può essere esercitato in modo indifferenziato, ma spetta al legislatore disciplinarlo. Infatti, ex art. 40 della Costituzione: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

In questo nuovo articolo di Ripetiamo Diritto ci occuperemo, in particolare, dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e della relativa disciplina. Si tratta di una forma di protesta dei lavoratori che prestano la loro opera in settori fondamentali per la collettività, come il trasporto pubblico, la sanità, la scuola.

La particolarità di questa astensione dal lavoro è che reca danno non solo alla controparte datoriale, ma anche agli utenti del servizio, spesso tenuti “in ostaggio” dai lavoratori in lotta per ottenere il soddisfacimento delle proprie richieste.

Che cosa si intende per servizi pubblici essenziali?

Secondo la Corte Costituzionale, tra i servizi pubblici quelli essenziali sono quelli di preminente interesse generale e diretti a garantire valori fondamentali legati all’integrità della vita e della sicurezza.

Alla luce di questa affermazione, il legislatore ha voluto fissare, per prima cosa, il campo di applicazione oggettivo della norma: “sono considerati servizi pubblici essenziali, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione” (art 1, co.1, l. 146/90).

Quindi, la legge elenca i diritti della persona che non possono essere sacrificati dall’esercizio dello sciopero.

È da precisare che l’elencazione dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, è tassativo, al contrario dell’elenco, meramente esemplificativo, dei servizi funzionali alla loro soddisfazione (art. 1, co.2, l. 146/90).

La legge in esame considera, ad esempio, servizi essenziali quelli relativi a:

  • sanità e igiene pubblica;
  • amministrazione della giustizia;
  • trasporti pubblici urbani ed extraurbani;
  • apertura al pubblico coordinata di musei e altri istituti e luoghi della cultura.

La legge 146/90 specifica, altresì, sempre al primo comma dell’articolo 1, che ai fini dell’essenzialità del servizio non sono rilevanti la natura giuridica del rapporto di lavoro e il regime, convenzionale o di concessione, in cui opera il gestore.

Cosa dice la legge 146/90?

In materia di servizi pubblici essenziali l’articolo 40 della Costituzione ha trovato esecuzione nel 1990, in particolare, attraverso la legge 146. Fino ad allora lo sciopero era stato regolato solo da norme penali e amministrative e dai codici di autoregolamentazione.

Il legislatore è poi intervenuto ancora in materia con la l. 83/2000, che non ha mutato l’impianto della legge del ’90, ma ha colmato le lacune e superato alcuni dubbi interpretativi. Tale legge ha esteso, tra l’altro, il campo di applicazione soggettivo della normativa ai lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori (art. 2 bis legge 146/90).

Esaminiamo ora, nel dettaglio, le condizioni fissate dalla legge, per l’esercizio del diritto di sciopero in questo specifico settore:

  • procedure di raffreddamento (introdotte dalla legge del 2000): prima della proclamazione dello sciopero le parti coinvolte sono obbligate a porre in essere procedure di raffreddamento e conciliazione, la cui disposizione è demandata ai codici di autoregolamentazione e ai contratti collettivi, ma possono essere attivate anche in sede amministrativa. Solo nel caso in cui il raffreddamento abbia esito negativo si potrà dare seguito allo sciopero;
  • obbligo di preavviso e di durata: i soggetti che annunciano lo sciopero hanno un obbligo di preavviso di almeno 10 giorni (elevabile); in questo stesso arco temporale, dovranno comunicare la durata, le modalità di attuazione e la motivazione dell’astensione dal lavoro sia all’azienda erogatrice del servizio che alle autorità governative;

Questo consentirà di predisporre le misure indispensabili e permetterà ai consumatori di ricorrere a sevizi alternativi.

  • Comunicazione agli utenti: le aziende erogatrici del servizio, dal canto loro, hanno l’obbligo di comunicare ai fruitori, almeno 5 giorni prima dello sciopero, modi e tempi di somministrazione dei servizi.

Il controllo sull’applicazione della legge è svolto dalla Commissione di garanzia. Si tratta di un’autorità amministrativa indipendente composta da esperti nominati dal Presidente della Repubblica, la sua attività è volta a tutelare, da una parte, il diritto allo sciopero, dall’altra, i diritti della persona costituzionalmente garantiti.

 

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Riferimenti:

  • Esposito, Gaeta, A. Zoppoli, L. Zoppoli, Diritto del lavoro e sindacale, Torino Giappichelli 2020;
  • Giuseppe Santoro Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Torino Giappichelli 2022.

Fonti normative:

  • art. 40 Cost.;
  • legge 12 giugno del 1990, n. 146;
  • legge 11 aprile del 2000, n.83.