Il sistema tributario italiano costituisce l’insieme delle norme e delle procedure che regolamentano la riscossione dei tributi da parte dello Stato, degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni.
Esso ha lo scopo di finanziare le spese pubbliche, redistribuire la ricchezza, incentivare o disincentivare determinati comportamenti economici e sociali, nonché di garantire il rispetto dei vincoli europei e internazionali.
I principi che governano il nostro sistema tributario sono stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi tributarie; in questo nuovo articolo di Ripetiamo Diritto, procederemo a una loro disamina e in particolare ci soffermeremo sulla pietra angolare di tale sistema rappresentata dall’art. 53 della Costituzione.
Su quali criteri si basa il sistema tributario italiano?
Un sistema tributario è composto dall’insieme armonizzato dei tributi in vigore nello Stato in un determinato momento storico. Ogni sistema tributario è espressione dei principi politici e sociali diffusi nella collettività, quindi muta nel tempo per adeguarsi alle realtà che di volta in volta si presentano.
L’attuale sistema tributario è stato ampiamente definito dalla riforma compiuta nei primi anni Settanta.
E’ possibile, tuttavia, individuare dei principi fondamentali che costituiscono il caposaldo del nostro sistema tributario e orientano l’attività legislativa e amministrativa in materia fiscale.
Principi fondamentali
Tra i suddetti principi, costituzionalmente sanciti, sono degni di nota:
- Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): le imposte devono essere applicate a tutti i contribuenti in modo uniforme, senza discriminazioni o privilegi;
- Il principio di legalità (art. 23 Cost.): i tributi devono essere stabiliti dalla legge, che ne determina la natura, l’ammontare, i soggetti obbligati e le modalità di pagamento. Secondo tale articolo: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Bisogna precisare che si tratta di una riserva di legge relativa, quindi la legge si limita a disciplinare le linee sostanziali della materia, rimettendone il completamento a norme di rango inferiore;
- Il principio di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.): le imposte devono essere proporzionate al reddito e alla ricchezza dei contribuenti, in modo da garantire una distribuzione equa del carico fiscale;
- Il principio di progressività (art. 53, comma 2, Cost.): implica che l’imposizione deve essere in rapporto più che proporzionale rispetto alla ricchezza posseduta, in attuazione di finalità solidaristiche e redistributive. Ciò significa che chi ha un reddito maggiore deve pagare una percentuale maggiore in tasse rispetto a chi ha un reddito minore.
Tali principi vengono richiamati anche dallo Statuto dei diritti del contribuente (approvato con l. 27 luglio 2000, n. 212); l’art. 1, infatti, stabilisce che lo Statuto si pone “ in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione” e altresì, che esso è portatore di “principi generali dell’ordinamento tributario”.
Cosa dice l’articolo 53 della Costituzione italiana?
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Così recita l’articolo 53 della Costituzione; tale articolo sancisce il principio di capacità contributiva, ovvero il dovere per i contribuenti di concorrere alle spese pubbliche in ragione delle proprie potenzialità economiche, effettive e attuali.
Quindi, secondo la concezione accolta dalla Costituzione, il singolo deve contribuire non in virtù di ciò che riceve, ma in virtù delle sue capacità e più precisamente in misura progressiva rispetto a queste.
La capacità contributiva, ovvero la capacità economica del soggetto, deve discendere secondo la Corte Costituzionale da “indici concretamente rivelatori di ricchezza, dai quali sia razionalmente deducibile l’idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta”.
Esistono indici diretti e indiretti di capacità contributiva: tra i primi ritroviamo il reddito, il patrimonio e i suoi incrementi; tra i secondi, il consumo e gli affari. Tuttavia, i mezzi economici necessari per il soddisfacimento dei bisogni essenziali non saranno passibili d’imposizione.
Il secondo comma dell’articolo in esame, invece, sancisce il principio di progressività. Tale principio si riferisce non ai singoli tributi, ma al sistema tributario nel suo complesso. Esso può essere definito come una manifestazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione: attraverso tale principio, infatti, si grava in misura superiore sui soggetti con una maggiore capacità contributiva, aumentando l’aliquota con il crescere della base imponibile.
Si avrà quindi un impoverimento più che proporzionale nei soggetti con maggiore ricchezza e di conseguenza meno che proporzionale nei soggetti meno abbienti, ma solo dopo il raggiungimento di determinate soglie (appunto, progressivamente).