Introduzione alla Procedura Civile

competenza nel diritto

La tutela giurisdizionale, codice di procedura civile, Costituzione

Lo studio del diritto processuale civile ha come riferimento il codice di procedura civile integrato dal
codice civile (VI libro) e dalla normativa di carattere processuale (ad esempio la Legge fallimentare e il
Decreto legislativo sulla mediazione).
Il codice di procedura civile costa di quattro libri: il libro I, dedicato ai principi generali del processo, il
libro II, dedicato al processo di cognizione, il libro III, dedicato al processo di esecuzione e il libro IV,
dedicato ai processi speciali. Integrano il Codice di Procedura Civile le disposizioni di attuazione poste
in appendice al codice stesso.
Lo studio del codice deve essere preceduto dal richiamo alle norme della Costituzione italiana.

Il diritto processuale civile e il principio di uguaglianza

Il principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., si applica anche in materia processuale.
Nel sistema della tutela giurisdizionale tale principio garantisce che l’esercizio della giurisdizione non
sia fonte di disparità tra i soggetti dell’ordinamento. In particolare l’art. 3 Cost implica che tutti gli
individui e tutte le situazioni sostanziali soggettive debbano essere trattate ugualmente sotto il profilo
della tutela.
Ciò significa che l’accesso alla giustizia non può essere impedito o reso più difficile per la tutela di
alcune situazioni di diritto piuttosto che di altre. Tale accesso non può essere gravoso per alcuni
soggetti e per altri no.
L’ uguaglianza deve, però, essere coniugata con la ragionevolezza. Uguaglianza, infatti, non significa
che i meccanismi procedurali debbano essere gli stessi per tutti e in ogni circostanza. È necessario
procedere ad una differenziazione delle forme di tutela secondo esigenze di ragionevolezza.
L’ordinamento predispone un sistema di regole generali per il processo c.d. ordinario di cognizione
incentrato sulla normale tutela delle situazioni sostanziali oggetto di giudizio. La regola, però, può
subire diverse eccezioni; è il caso delle controversie sui rapporti di lavoro.
Tale presupposto non viola l’art. 3 della Cost. perché la diversità di trattamento non può essere
considerata irragionevole.

Gli artt. 24 e 111 Cost.

Gli artt. 24 e 111 Cost. sono norme fondamentali del sistema giurisdizionale.
Il primo articolo delinea: al primo comma il diritto incondizionato ad agire in giudizio, al secondo
comma il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo. I soggetti possono adire il giudice ogni

volta che ritengono di aver subito una lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
Entrambe le posizioni giuridiche sono poste sullo stesso piano. Ciò non significa che hanno la stessa
natura ma che sono trattate allo stesso modo da un punto di vista procedurale.
Il diritto di azione è correlato alle varie forme del processo. Esso, infatti, si concretizza anche nel diritto
alla prova, ovvero la possibilità di fornire la prova dei fatti che sostengono le affermazioni del soggetto.
Quindi tale diritto si afferma non solo negli atti iniziali ma anche in quelli successivi, fino alla fine del
giudizio.

Anche il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento è sempre garantito. Non viene limitato
alla fase iniziale del procedimento, deve essere tutelato in primo grado, in appello e nel giudizio
innanzi la Corte di Cassazione.
Il secondo articolo di riferimento, così come riformulato dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999, ha
consacrato il principio del contraddittorio che trovava la sua base, già, nell’art. 24 Cost.
La norma contiene una riserva di legge: le regole che riguardano il processo sono di competenza
esclusiva della legge. L’art. 111 Cost. quindi, individua il giusto processo e le sue peculiarità, ovvero: il
contraddittorio, l’imparzialità del giudice e la sua soggezione alla legge, la durata ragionevole delle
procedure e la parità delle armi. In riferimento a quest’ultimo aspetto è necessario che le regole del
processo non debbano dar luogo a un vantaggio di una parte a scapito di un’altra.

In definitiva, i soggetti interessati alla tutela giurisdizionale devono poter esprimere le proprie ragioni,
dimostrarne la fondatezza, conoscere le richieste e le deduzioni delle altre parti, replicare a quest’ultime
e ottenere che il giudice valuti tali ragioni.

Se hai bisogno di avere dei chiarimenti su questa tematica

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