sistema elettorale enti locali
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Sistemi elettorali degli enti locali

Consigli regionali

Il sistema elettorale per l’elezione dei Consigli regionali è regolato dall’art. 122 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con proprie leggi le modalità di elezione, entro i principi fissati dalla legge statale.

La legge 165/2004 stabilisce infatti alcuni criteri generali:

  • il sistema deve favorire maggioranze stabili ma garantire anche la rappresentanza delle minoranze;
  • le elezioni del Presidente e del Consiglio devono avvenire contestualmente;
  • deve essere rispettato il divieto di mandato imperativo.

Le Regioni ordinarie che non hanno adottato una propria legge elettorale hanno mantenuto un sistema proporzionale con premio di maggioranza, pur con alcune varianti. Dove manca una legge regionale, continua ad applicarsi il sistema statale: l’80% dei seggi viene assegnato proporzionalmente alle liste provinciali e il 20% alla lista collegata al Presidente eletto, così da garantire almeno il 55% dei seggi alla maggioranza.

Nelle Regioni a statuto speciale, la legge costituzionale del 2001 ha esteso l’elezione diretta del Presidente della Giunta, anche se in seguito molte Regioni hanno introdotto proprie discipline.

Comuni, Province e Città metropolitane

La legge 81/1993 (oggi confluita nel Testo unico del 2000) ha introdotto l’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, con l’obiettivo di rendere più stabili ed efficienti i governi locali.

Comuni fino a 15.000 abitanti:

In questi Comuni, ogni candidato Sindaco è collegato a una lista. Viene eletto chi ottiene più voti e alla lista vincente spettano i due terzi dei seggi, mentre i restanti vengono distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Comuni oltre 15.000 abitanti:

In questo caso, l’elezione del Sindaco avviene a doppio turno: al primo turno serve la maggioranza assoluta, altrimenti si procede al ballottaggio.

I seggi del Consiglio comunale si ripartiscono proporzionalmente, ma la lista o il gruppo di liste collegate al Sindaco vincente hanno diritto al 60% dei seggi come premio di maggioranza, a determinate condizioni. La durata del mandato è di 5 anni, con un limite di due mandati consecutivi (estendibili a tre in casi particolari).

Province

Dal 2014, con la legge 56/2014 (“Delrio”), le Province sono diventate enti a rappresentanza indiretta. Il Presidente e il Consiglio provinciale non sono più eletti direttamente dai cittadini, ma dai Sindaci e dai consiglieri comunali della Provincia, con un sistema di voto ponderato che bilancia il peso dei Comuni più grandi con quelli minori.

Città metropolitane

Le Città metropolitane, istituite dalla stessa legge nel 2014, hanno sostituito le Province nelle principali aree urbane (Roma, Milano, Napoli, Torino, ecc.).

I loro organi sono tre:

  • il Sindaco metropolitano, che coincide con il Sindaco del capoluogo;
  • il Consiglio metropolitano, eletto da Sindaci e consiglieri comunali del territorio;
  • la Conferenza metropolitana, che riunisce tutti i Sindaci della zona.

Solo attraverso una procedura complessa è possibile introdurre l’elezione diretta a suffragio universale degli organi metropolitani.

Sistema elettorale del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è diventato un organo ad elezione diretta solo nel 1979. Da allora, i cittadini degli Stati membri eleggono i propri rappresentanti, anche se non è ancora stata approvata una procedura elettorale uniforme valida per tutta l’Unione. Fino a oggi, quindi, ciascun Paese ha mantenuto regole proprie.

In Italia si applica la legge 18/1979, che prevede un sistema proporzionale a scrutinio di lista. L’elettore può votare una lista e indicare una o più preferenze per i candidati. Il territorio nazionale è diviso in 5 circoscrizioni: Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale e Italia insulare.

Con la legge 10/2009 è stata introdotta una soglia di sbarramento del 4% a livello nazionale: le liste che non raggiungono questa percentuale non ottengono seggi.

Dopo il voto, i seggi vengono distribuiti prima a livello nazionale e poi circoscrizionale.

  • A livello nazionale, si calcola un quoziente elettorale dividendo i voti complessivi per il numero dei seggi da attribuire; si assegna poi a ciascuna lista un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti, con l’eventuale utilizzo del metodo dei resti più alti.
  • Successivamente, i seggi attribuiti a ciascuna lista vengono ripartiti nelle circoscrizioni, sempre secondo un meccanismo proporzionale basato sul quoziente di lista e con il ricorso, se necessario, al metodo dei resti più alti.

Non possono essere membri del Parlamento europeo coloro che ricoprono determinate cariche comunitarie, come commissari europei, membri della Corte dei conti, giudici della Corte di giustizia o membri della Banca centrale europea. Sono inoltre incompatibili alcune cariche nazionali e locali: parlamentari italiani, Presidenti e assessori regionali, consiglieri regionali, Presidenti di Provincia e Sindaci di Comuni con più di 15.000 abitanti.

Le norme sull’incandidabilità previste per le elezioni politiche nazionali si applicano anche a quelle europee.

Infine, per garantire l’equilibrio tra i sessi, la legge impone che nelle liste i candidati dello stesso sesso non possano superare la metà del totale e che i primi due candidati siano di sesso diverso. In questo modo si cerca di assicurare una maggiore rappresentanza femminile e un bilanciamento complessivo nella composizione delle liste elettorali.

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Fonti normative:

  • L. n. 18 del 1979;
  • L. n. 81 del 1993;
  • L. n. 165 del 2004;
  • L. n. 10 del 2009;
  • L. n. 56 del 2014;
  • art. 122 Cost.