società di persone e di capitali
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Società di persone e società di capitali: modelli a confronto

Nel panorama del diritto commerciale, la disciplina delle società gioca un ruolo centrale nella regolazione dell’attività economica svolta in forma collettiva.

Il Codice Civile delinea un sistema chiuso di tipi societari, organizzato attorno a due modelli fondamentali: le società di persone e le società di capitali. Due strutture giuridiche profondamente diverse, ciascuna con caratteristiche, finalità e assetti operativi distinti, pensate per rispondere a esigenze imprenditoriali differenti.

Le società di persone si basano sulla fiducia tra soci, che assumono un ruolo attivo e diretto nella gestione e condividono senza filtri il rischio d’impresa. Le società di capitali, invece, ruotano attorno al capitale investito: offrono una protezione più marcata del patrimonio personale dei soci e una maggiore apertura al mercato e ai terzi.

In questo articolo mettiamo a confronto questi due modelli societari, esaminandone le principali caratteristiche, le tipologie previste dalla legge e le dinamiche interne.

Società di persone: la centralità del rapporto fiduciario

Le società di persone si fondano su un legame di fiducia tra i soci, che si traduce nella stipula di un contratto sociale basato sull’identità e sulle caratteristiche individuali di ciascun partecipante. In questo tipo di accordo, “intuitu personae“, la fiducia reciproca è il vero collante.

Il contratto sociale deve contenere alcune informazioni fondamentali, come i dati dei soci, la denominazione, la sede legale, l’oggetto dell’attività, i conferimenti effettuati e le modalità con cui si dividono utili e perdite. A livello giuridico, queste società non possiedono personalità giuridica ma sono comunque riconosciute come soggetti giuridici autonomi, capaci di essere titolari di situazioni attive e passive.

L’iscrizione nel Registro delle Imprese assicura la pubblicità legale delle società di persone, con effetti diversi: è costitutiva per la S.n.c. e la S.a.s. (opponibilità ai terzi), mentre per la società semplice ha solo funzione informativa (pubblicità notizia).

Un altro elemento peculiare è l’autonomia patrimoniale imperfetta: i soci rispondono con il proprio patrimonio personale, ma solo se quello della società non è sufficiente a soddisfare i debiti. La responsabilità è quindi illimitata e solidale, ma attivabile solo in via sussidiaria.

Infine, la gestione dell’attività è affidata direttamente ai soci. E proprio perché la componente personale è centrale, la qualità di socio non si può trasferire liberamente: serve il consenso degli altri oppure una diversa previsione contenuta nell’atto costitutivo.

Le tre forme previste

  • Società semplice:

regolata dagli artt. 2251–2290 c.c., è destinata ad attività economiche non commerciali e trova impiego, nella pratica, quasi esclusivamente nel settore agricolo (qui l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa). La sua rilevanza è più teorica che operativa: il legislatore la considera come modello base per tutta la categoria.

  • Società in nome collettivo (S.n.c.):

disciplinata dagli artt. 2291–2312 c.c., rappresenta la forma “naturale” per l’esercizio di attività commerciali (e non) in forma collettiva. Qui tutti i soci sono coinvolti in modo diretto: ciascuno risponde in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali, senza possibilità di deroga. Non a caso, la ragione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più soci.

  • Società in accomandita semplice (S.a.s.):

regolata dagli artt. 2313–2324 c.c., si fonda su una struttura dualistica: i soci accomandatari, che amministrano e rispondono illimitatamente, e i soci accomandanti, che non partecipano alla gestione e godono della responsabilità limitata al capitale conferito. Una distinzione rigida: se viene meno una delle due categorie, la società deve sciogliersi entro sei mesi.

Le società di capitali: l’impresa che fa il salto di qualità

Con le società di capitali il focus si sposta dall’elemento personale a quello economico. Qui il socio conta in base al capitale che apporta, non per le sue caratteristiche individuali. Il capitale sociale – diviso in quote o azioni – rappresenta la base economica su cui si fonda l’organizzazione.

Queste società hanno una personalità giuridica propria, acquisita tramite l’iscrizione nel Registro delle Imprese,  e godono di autonomia patrimoniale perfetta. In altre parole, la società è un soggetto giuridico distinto dai suoi soci, che non rispondono con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti di quanto conferito.

La gestione è affidata ad amministratori, che possono anche non essere soci. E, in linea di massima, la partecipazione è liberamente trasferibile, un aspetto che favorisce l’ingresso di nuovi capitali e investitori.

Va inoltre precisato che, sebbene tutte queste società condividano una struttura giuridica di tipo capitalistico, non tutte perseguono uno scopo di lucro. In particolare, le cooperative e le società di mutua assicurazione si fondano su uno scopo mutualistico, volto a fornire beni, servizi o opportunità di lavoro direttamente ai soci, piuttosto che generare profitti da distribuire.

Al contrario, lo scopo lucrativo caratterizza tanto le società di capitali “classiche” (come S.p.A. e S.r.l.) quanto le società di persone, accomunate dall’intento di esercitare un’attività economica con l’obiettivo di conseguire utili da ripartire tra i soci.

Le principali forme societarie

  • Società per azioni (S.p.A.):

prevista dagli artt. 2325–2451 c.c., è il modello pensato per le imprese di grandi dimensioni. Il capitale minimo è fissato in €50.000, suddiviso in azioni liberamente trasferibili. I soci godono di responsabilità limitata a quanto conferito. Dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, risponde delle obbligazioni sociali solo col proprio patrimonio. Il Decreto Legislativo 6/2023 ha introdotto importanti novità, tra cui S.p.A. unipersonali e nuove norme sui patti parasociali.

  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.):

disciplinata dagli artt. 2452–2461 c.c., da un lato richiama la struttura della S.p.A. (capitale minimo, azioni, personalità giuridica), dall’altro mantiene la dualità tra accomandanti e accomandatari tipica della S.a.s. Gli accomandatari hanno responsabilità illimitata e sono amministratori di diritto; gli accomandanti, invece, sono meri investitori.

  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.):

normata dagli artt. 2462–2483 c.c., la S.r.l. è il modello preferito per le imprese di piccole e medie dimensioni. Le partecipazioni sono rappresentate da quote, non convertibili in azioni né cedibili al pubblico. Garantisce piena responsabilità limitata, ma mantiene una notevole libertà statutaria che serve a rafforzare il profilo personalistico. È possibile costituirla con capitale minimo di €10.000, ma anche con solo €1 (a condizione che il conferimento avvenga in denaro), come previsto dalla L. 99/2013.

Società mutualistiche: finalità diverse, stesso impianto

L’ordinamento riconosce anche strutture a vocazione mutualistica, finalizzate a offrire vantaggi ai soci piuttosto che profitti.

  • Società cooperativa:

regolata dagli artt. 2511 e seguenti c.c., ha come obiettivo la fornitura di beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni migliori rispetto al mercato. Può essere a mutualità prevalente (con agevolazioni fiscali) o meno. Si costituisce con almeno nove soci, ma non ci sono limiti alla successiva espansione.

  • Società di mutua assicurazione:

prevista all’art. 2546 c.c., opera nel campo assicurativo. Il socio, in quanto tale, ha diritto alla prestazione assicurativa. La qualità di socio nasce (e si esaurisce) con la stipula (e cessazione) del contratto di assicurazione.

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Fonti normative:

  • Artt. 2251–2290 c.c. ;
  • artt. 2291–2312 c.c. ;
  • artt. 2313–2324 c.c. ;
  • artt. 2325–2451 c.c. ;
  • artt. 2452–2461 c.c. ;
  • artt. 2462–2483 c.c. ;
  • artt. 2511 e ss. c.c. ;
  • art. 2546 c.c. ;
  • l. n. 99 del 2013.