La soggettività giuridica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Persone fisiche e persone giuridiche. I diritti senza soggetto
Le fonti producono regole istituzionali e normative che soddisfano interessi del gruppo sociale e ne realizzano il soddisfacimento. Le norme, che scaturiscono da tali fonti, considerano l’uomo centro dei propri interessi. Per tale motivo vengono attribuite una serie di situazioni attive e passive al soggetto. Le prime sono dirette e tutelare e a realizzare gli interessi, le seconde, invece, sono dirette a subire che altri realizzino i loro interessi.
Il complesso di queste situazioni viene definito “soggettività giuridica” e il loro titolare è il soggetto di diritto.
La capacità giuridica è la capacità dei soggetti di essere destinatari delle norme che attribuiscono situazioni attive e passive. Così come specifica l’art. 1 c.c. essa si acquista al momento della nascita; ma la legge attribuisce diritti anche ai concepiti e il loro acquisto è subordinato proprio all’evento nascita. Si pensi alla capacità di succedere.
Soggettività e capacità in alcuni casi coincidono. Mentre le persone fisiche non possono non essere soggetti di diritto, l’ordinamento può escludere, per alcuni soggetti, la capacità giuridica. È il caso dell’art. 84 c.c. che esclude la possibilità per i minori di età.
La capacità di essere destinatari di norme giuridiche è di rilevanza nel diritto pubblico per le limitazioni che potrebbero venire ad esistenza. Ad esempio si discute se gli stranieri o gli apolidi possano essere titolari di diritti che la Costituzione, almeno nella sua formulazione letterale, sembrerebbe riservare ai soli cittadini.
La capacità di agire, invece, è l’attitudine del soggetto a porre atti produttivi di effetti giuridici e si acquista con la maggiore età. Quindi i minori hanno la capacità giuridica, sono titolari di una serie di situazioni giuridiche attive e passive, ma non possono compiere atti giuridici. Devono avere un rappresentante, generalmente i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva, la responsabilità genitoriale. Questi rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
La capacità di agire viene meno in caso di interdizione o inabilitazione, situazioni che possono essere temporanee o definitive.
L’ordinamento attribuisce la soggettività giuridica anche ad entità composte da un’unione di persone costituitasi in vista del conseguimento di interesse (associazioni o corporazioni) ovvero a strutture organizzate idonee a soddisfare interessi di persone determinate (fondazioni o istituzioni). Queste entità sono definite persone giuridiche, titolari di situazioni giuridiche attive e passive. Le persone giuridiche possono essere, anche, private o pubbliche; nonostante la differenziazione è sempre utile considerare il fine perseguito.
Destinatari delle norme di diritto sono anche soggetti senza soggettività giuridica. È il caso delle associazioni non riconosciute. È la stessa Costituzione che va riferimento alle formazioni sociali a cui sono attribuiti particolari diritti, ma che non sono soggettivizzati: è il caso della comunità dei lavoratori, i partiti politici ecc.
Le situazioni giuridiche attive: il potere giuridico; il diritto soggettivo; l’interesse legittimo
Alla posizione attiva dei soggetti che sono titolari di interessi si contrappone la situazione passiva di coloro che devono, invece, collaborare o non opporsi, e quindi subire, gli effetti della posizione attiva. Infatti, nell’ordinamento, ogni volta che si realizza un interesse ne viene, generalmente, compromesso un altro.
Situazione giuridica e posizione giuridica sono qualificazioni del diritto con riferimento all’interesse. Sono due facce della stessa medaglia, una soggettiva, l’altra oggettiva.
Le situazioni giuridiche attive sono: il potere, il diritto soggettivo e l’interesse legittimo.
Il primo è una situazione astratta riconosciuta a tutti i soggetti, o a determinate categorie, volto al soddisfacimento di un interesse. È astratta perché non è collegata a un interesse già presente, necessita di una applicazione pratica. Il potere viene definito anche potestà ed è una figura che attiene sia al diritto privato che al diritto pubblico. Quanto al primo aspetto può farsi riferimento alla potestà dei genitori sui figli e alla potestà di fare testamento; quanto al secondo si fa riferimento al potere dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti politici.
Il diritto soggettivo presuppone una relazione tra due o più soggetti che prende il nome di rapporto giuridico e che vede da una parte il titolare (o i titolari) della situazione giuridica attiva, dall’altro il titolare (o i titolari) della situazione giuridica passiva. Tale rapporto può instaurarsi anche tra un soggetto e il bene.
Il rapporto può essere di diritto pubblico o di diritto privato. È pubblico quando entrambi i soggetti o uno di essi è un soggetto di diritto pubblico (ad esempio il rapporto tra lo Stato e il cittadino e tra lo Stato e un altro ente pubblico). È di diritto privato quando entrambi i soggetti sono di diritto privato (è il caso del rapporto tra creditore e debitore).
L’altra situazione è l’interesse legittimo. Essa si qualifica come tale in quanto l’interesse protetto in capo a un soggetto è connesso a un interesse altrui, normalmente pubblico. L’ordinamento tutela l’interesse del singolo non in via diretta ma solo di riflesso, ovvero se l’interesse del singolo si connette ad altri interessi ritenuti prevalenti. Ad esempio i privati hanno l’interesse legittimo a partecipare a un concorso pubblico e a che questo sia svolto correttamente. Dunque l’interesse legittimo è definito come interesse qualificato alla legittimità dell’attività amministrativa; si realizza nel momento in cui la pubblica amministrazione svolge una sua funzione. Da qui il collegamento con l’art. 97 Cost. che prescrive che i pubblici uffici devono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. È stato considerato risarcibile dopo la sentenza sella Corte di Cassazione n. 500 del 1999.
L’effettività dei diritti soggettivi
Tali situazioni giuridiche attive sono calate nella realtà storica. Ad esempio il diritto di proprietà al giorno d’oggi non viene tutelato in modo universale come nell’800. È molto più limitato.
Le libertà, quindi le situazioni di vantaggio, non devono essere solo riconosciute sostanzialmente, bisogna rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale che impediscono ad alcune classi di soggetti di esercitare tali diritti.
In un ordinamento come il nostro il soggetto non può essere limitato dei suoi diritti e anzi l’ordinamento deve porre in essere le azioni volte proprio a questa tutela. Tutti devono avere le stesse chances e devono partecipare all’organizzazione politica, economica e sociale dello Stato secondo canoni di giustizia e eguaglianza.
Il problema dell’effettività dei diritti è rilevato in più costituzioni dal secondo dopoguerra in poi. Nella nostra Carta Fondamentale, ad esempio, l’art. 2 dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità”. L’art. 3 assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.